Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, alle coppie di fatto componenti il medesimo nucleo familiare che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo da almeno tre anni e alle persone singole. Tra i coniugi e tra i membri delle coppie di fatto non deve sussistere e non deve avere

 

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avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto».

      2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 183 del 1984, le parole: «I coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli adottanti».
      3. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 183 del 1984, la parola: «coniugi» è sostituita dalle seguenti: «soggetti».